Art. 10.

      1. In caso di licenziamento disciplinare, si applica l'articolo 7 della legge 20 maggio 1970, n. 300.
      2. Il datore di lavoro non può adottare il licenziamento prima che siano trascorsi cinque giorni dai ricevimento del provvedimento da parte della lavoratrice o del lavoratore, durante i quali la lavoratrice o il lavoratore può comunicare al datore di lavoro di essere intenzionato a scegliere tra il ricorso in giudizio e la promozione della costituzione del collegio di conciliazione ed arbitrato previsto dal sesto comma dell'articolo 7 della legge 20 maggio 1970, n. 300. La richiesta scritta della promozione della costituzione del collegio deve comunque essere presentata nel termine di venti giorni, ai sensi di quanto stabilito dal medesimo sesto comma dell'articolo 7 della legge n. 300 del 1970.
      3. Il licenziamento intimato dal datore di lavoro rimane sospeso fino alla pronuncia da parte del collegio di conciliazione ed arbitrato.
      4. In caso di licenziamento per giusta causa il datore di lavoro adotta il provvedimento della sospensione cautelare.
      5. Se il datore di lavoro non consente l'attivazione del collegio di conciliazione ed arbitrato, non adempiendo agli obblighi su di lui gravanti, ovvero adisce l'autorità giudiziaria, il licenziamento rimane sospeso fino alla definizione del giudizio.
      6. Il collegio di conciliazione ed arbitrato si pronuncia entro quarantacinque giorni, determinandosi in mancanza la perenzione del procedimento e il mancato pagamento dei compensi di cui al comma 8. È possibile un prolungamento del termine in casi di particolare complessità, documentati da riunioni a cadenza almeno quindicinale.
      7. In caso di emanazione del lodo, si applica quanto previsto dai commi terzo e

 

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quarto dell'articolo 412-bis del codice di procedura civile.
      8. La contrattazione collettiva determina i criteri per la liquidazione dei compensi spettanti al terzo componente del collegio di conciliazione ed arbitrato scelto di comune accordo tra le parti.
      9. Sugli importi monetari riconosciuti a favore della lavoratrice o del lavoratore è riconosciuto il beneficio dell'abbattimento, in misura pari al 50 per cento dell'aliquota applicabile per il calcolo dei contributi di previdenza e assistenza sociale, nonché della ritenuta ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche.